Il risveglio prepotente dell'inverno e il conseguente arrivo di abbondanti, se non abbondantissime, nevicate ha scatenato una serie di commenti sulla sicurezza:
andare si, andare no; come, quando, obblighi e norme, etc. ... .
In particolare, come sempre, si scatenano le varie opinioni sull'uso di ARTVA , pala e sonda e sulla loro obbligatorietà.
Mi piace , pertanto , provare a fare chiarezza e dare alcune, le mie, linee guida.
Prima di ogni discussione dobbiamo cercare di capire cosa esattamente vuole produrre la norma. Non è, questa, una domanda apparentemente inutile. E' la prima cosa da sapere per cercare di interpretare correttamente l'articolo di legge. Ogni legge ha un "fine" che talvolta o non è del tutto chiaro, o è facilmente aggirabile a causa della modalità con cui la norma stessa viene scritta.
Le leggi, per loro natura, non sono semplici indicazioni; sono formate da un complesso numero di articoli che vengono elaborati e rielaborati, che subiscono variazioni prima di essere pubblicate. Il risultato è che quasi sempre leggi e norme devono essere "interpretate" dal magistrato o dagli organi competenti.
L'interpretazione dovrebbe essere legata, appunto, al "fine" della norma stessa: il magistrato cerca di individuare quale è il reale fine della legge al di la di ciò che è scritto.
Logicamente possono esistere differenti interpretazioni a seconda di chi le fa e a seconda di quello che viene ritenuto essere "il fine".
Il Decreto Legislativo n. 40
Occorre chiarire subito che questo Decreto Legislativo (per l'articolo che ci interessa) appare poco chiaro e confusivo; ha diverse possibili letture e interpretazioni. Vedremo che anche il "fine" può essere visto sotto varie sfaccettature a seconda delle lenti che si usano per leggere il testo.
Dobbiamo, pertanto, andare un po' all'origine delle cose.
L'atto che ci interessa è:
DECRETO LEGISLATIVO del 28 febbraio2021 n.40 emesso per l'attuazione dell'articolo 9 della legge del 8 agosto 2019 n. 86 recante le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Ecco la prima importante osservazione:
l'ambito e il campo in cui si muove sia la n. 86 che la n. 40 sono le discipline sportive invernali. Parliamo di sport, discipline sportive che si praticano d'inverno prevalentemente in aree a queste preposte.
andare si, andare no; come, quando, obblighi e norme, etc. ... .
In particolare, come sempre, si scatenano le varie opinioni sull'uso di ARTVA , pala e sonda e sulla loro obbligatorietà.
Mi piace , pertanto , provare a fare chiarezza e dare alcune, le mie, linee guida.
Prima di ogni discussione dobbiamo cercare di capire cosa esattamente vuole produrre la norma. Non è, questa, una domanda apparentemente inutile. E' la prima cosa da sapere per cercare di interpretare correttamente l'articolo di legge. Ogni legge ha un "fine" che talvolta o non è del tutto chiaro, o è facilmente aggirabile a causa della modalità con cui la norma stessa viene scritta.
Le leggi, per loro natura, non sono semplici indicazioni; sono formate da un complesso numero di articoli che vengono elaborati e rielaborati, che subiscono variazioni prima di essere pubblicate. Il risultato è che quasi sempre leggi e norme devono essere "interpretate" dal magistrato o dagli organi competenti.
L'interpretazione dovrebbe essere legata, appunto, al "fine" della norma stessa: il magistrato cerca di individuare quale è il reale fine della legge al di la di ciò che è scritto.
Logicamente possono esistere differenti interpretazioni a seconda di chi le fa e a seconda di quello che viene ritenuto essere "il fine".
Il Decreto Legislativo n. 40
Occorre chiarire subito che questo Decreto Legislativo (per l'articolo che ci interessa) appare poco chiaro e confusivo; ha diverse possibili letture e interpretazioni. Vedremo che anche il "fine" può essere visto sotto varie sfaccettature a seconda delle lenti che si usano per leggere il testo.
Dobbiamo, pertanto, andare un po' all'origine delle cose.
L'atto che ci interessa è:
DECRETO LEGISLATIVO del 28 febbraio2021 n.40 emesso per l'attuazione dell'articolo 9 della legge del 8 agosto 2019 n. 86 recante le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Ecco la prima importante osservazione:
l'ambito e il campo in cui si muove sia la n. 86 che la n. 40 sono le discipline sportive invernali. Parliamo di sport, discipline sportive che si praticano d'inverno prevalentemente in aree a queste preposte.
Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40
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Questo appena sopra riportato è l'Articolo uno del Decreto n. 40 che definisce l'OGGETTO (il FINE) della legge.
Facciamo una prima analisi di quello che è il "fine" dichiarato nell'Articolo 1.
L'Obiettivo è dare direttive per la pratica delle "DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI" .
Riguarda pertanto le "discipline" che sono attività regolamentate da "regole" sportive, che presumono livelli di partecipazione ( amatore, agonista,...) che hanno specifiche forme e manifestazioni. Sono "discipline Sportive" per cui legate al mondo dello sport, con proprie regole, competizioni, ecc... .
La legge infatti per la sua maggior parte tratterà della organizzazione dei comprensori sciistici, regolamentando obblighi e doveri dei gestori e dei clienti.
Oltre a ciò la legge prevede come incentivare la pratica delle persone portatrici di handichap e come promuovere discipline alternative e complementari.
La prima domanda che mi faccio e vi pongo:
cosa c'entra tutto ciò con "andare in montagna" con "l'alpinismo (che è andare sui monti) invernale?
Per capirci un po' di più, per una corretta interpretazione della legge dobbiamo vedere, velocemente, di cosa tratta la legge.
Passiamo in rassegna velocemente i singoli articoli:
- dall'art. n.2 al n.8 la legge ci dice come deve essere una area sciabile/ un comprensorio sciistico: come devono essere gli impianti, come la segnaletica, come sono le piste di allenamento, ecc ... .
- dall' art. n 9 al n. 13 ci dice del personale, degli obblighi dei gestori, della manutenzione, la segnaletica, ecc. ...
- dall'art. n.14 al n.16 chiarisce come deve essere fatto il soccorso piste, dei suoi obblighi del personale, della prevenzione e attrezzature, ecc ...
- dall'art. n.17 si parla degli utenti delle piste: comportamenti, casco, velocità, prudenza, ecc...
- gli art. n.24 e n.25 parlano dell'eventuale transito sulle piste, a piedi o con eventuali mezzi meccanici.
E giungiamo così al nostro articolo, il n. 26
Facciamo una prima analisi di quello che è il "fine" dichiarato nell'Articolo 1.
L'Obiettivo è dare direttive per la pratica delle "DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI" .
Riguarda pertanto le "discipline" che sono attività regolamentate da "regole" sportive, che presumono livelli di partecipazione ( amatore, agonista,...) che hanno specifiche forme e manifestazioni. Sono "discipline Sportive" per cui legate al mondo dello sport, con proprie regole, competizioni, ecc... .
La legge infatti per la sua maggior parte tratterà della organizzazione dei comprensori sciistici, regolamentando obblighi e doveri dei gestori e dei clienti.
Oltre a ciò la legge prevede come incentivare la pratica delle persone portatrici di handichap e come promuovere discipline alternative e complementari.
La prima domanda che mi faccio e vi pongo:
cosa c'entra tutto ciò con "andare in montagna" con "l'alpinismo (che è andare sui monti) invernale?
Per capirci un po' di più, per una corretta interpretazione della legge dobbiamo vedere, velocemente, di cosa tratta la legge.
Passiamo in rassegna velocemente i singoli articoli:
- dall'art. n.2 al n.8 la legge ci dice come deve essere una area sciabile/ un comprensorio sciistico: come devono essere gli impianti, come la segnaletica, come sono le piste di allenamento, ecc ... .
- dall' art. n 9 al n. 13 ci dice del personale, degli obblighi dei gestori, della manutenzione, la segnaletica, ecc. ...
- dall'art. n.14 al n.16 chiarisce come deve essere fatto il soccorso piste, dei suoi obblighi del personale, della prevenzione e attrezzature, ecc ...
- dall'art. n.17 si parla degli utenti delle piste: comportamenti, casco, velocità, prudenza, ecc...
- gli art. n.24 e n.25 parlano dell'eventuale transito sulle piste, a piedi o con eventuali mezzi meccanici.
E giungiamo così al nostro articolo, il n. 26
Art. 26. Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche
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La legge prosegue.
- dall'articolo n.27 al n.33 si riprendono le norme e indicazioni per gli sciatori, le modalità per il controllo piste, per i test alcolemici, ed è presente la tabella delle sanzioni, ecc. ...
Infine il Capitolo 4 ( sono n.5 articoli) norma l'uso delle piste per i portatori di handicap.
Il capitolo 5 ha un articolo, il n. 39 che riguarda l'uso degli impianti e piste per le tecniche oltre lo sci ( snow board, ecc...)
Dall'art. n. 40 al n.43 bis sono tutti articoli tecnici che riguardano le leggi stesse.
Osservazione Generale
Vediamo subito che la legge è fatta sostanzialmente per normare le aree sciabili e i comprensori sciistici:
dare un riferimento normativo preciso ai gestori degli impianti e norme di comportamento per gli utenti con le specifiche sanzioni
- dall'articolo n.27 al n.33 si riprendono le norme e indicazioni per gli sciatori, le modalità per il controllo piste, per i test alcolemici, ed è presente la tabella delle sanzioni, ecc. ...
Infine il Capitolo 4 ( sono n.5 articoli) norma l'uso delle piste per i portatori di handicap.
Il capitolo 5 ha un articolo, il n. 39 che riguarda l'uso degli impianti e piste per le tecniche oltre lo sci ( snow board, ecc...)
Dall'art. n. 40 al n.43 bis sono tutti articoli tecnici che riguardano le leggi stesse.
Osservazione Generale
Vediamo subito che la legge è fatta sostanzialmente per normare le aree sciabili e i comprensori sciistici:
dare un riferimento normativo preciso ai gestori degli impianti e norme di comportamento per gli utenti con le specifiche sanzioni
Torniamo ora in maniera più specifica sull'articolo 26 e al comma 2.
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L'Articolo si compone di soli 4 "commi".
Il Comma 1 definisce la responsabilità per chi pratica fuori-pista sugli impianti. Ci dice chiaramente che il gestore è responsabile solo delle piste. La pratica del fuori-pista per chi ha lo ski-pass e sfrutta gli impianti, non cade sotto la responsabilità del gestore.
Però nel Comma 3 ci dice che i gestori devono esporre in evidenza i bollettini valanghe. Obbligo che parrebbe in contraddizione col Comma 1.
Il Comma 4 vuole incentivare i gestori degli impianti a tracciare specifici percorsi per sci-alpinismo. Lo scopo è molteplice: convogliare su alcuni percorsi gli scialpinisti e non averli "fra i piedi", incentivare attività parallele, portare comunque persone nei bar e ristoranti di quota. Ormai vediamo che moltissime stazioni lo stanno facendo.
Prima di analizzare in nostro Comma 2 proviamo a vedere se è possibile individuare un "FINE": quale potrebbe essere l'obiettivo della legge?
Dato che è una legge di riordino, volta alle aree su cui vi sono impianti per lo sci, potrebbe essere:
A- chiarire quali sono le responsabilità dei gestori, dare regole di comportamento agli sciatori e pene chiare, limitare il passaggio non controllato, incentivare il gestore degli impianti ad aprirsi ad offerte alternative quali escursionisti e sci alpinisti.
B- Se fosse una legge che norma lo sportivo e il frequentatore della montagna in genere anche al di fuori delle aree degli impianti il "fine" potrebbe essere interpretato come una attenzione alla sicurezza in generale e specificatamente un obbligo per discipline e attività sportive e in ambiti maggiormente esposti ai pericoli dell'ambiente invernale.
Certamente ci è facile ipotizzare un obiettivo di tipo A, ci è molto più difficile intravvedere in poche righe un obiettivo di tipo B. Non essendo in grado di avere un chiarimento a riguardo, teniamo in sospeso la valutazione di quello che potrebbe essere il vero "fine" della legge e ipotizziamo che lo siano entrambi.
Analizziamo il Comma 2 più precisamente.
Le prime parole che ci interessano sono "particolari ambienti innevati".
Nella legge non viene detto cosa si considerano per particolari ambienti innevati. Sono quelli del comprensorio degli impianti? sono tutti quelli innevati? se fossero tutti non ci sarebbe bisogno di puntualizzare la necessità che siano particolari.
Il Comma mette assieme sci-alpinismo, fuori pista, escursionismo, racchette, rendendo più difficile ancora capire quali sono gli ambienti particolari. Le quattro attività sopra descritte hanno ambienti molto diversi accumunate solo da un generico manto nevoso.
Il fuori pista si intende quello sugli impianti? se l'escursionismo può essere praticato su una dolce mulattiera , lo sci alpinismo può affrontare livelli di "alpinismo" altissimi.
Tutti noi sappiamo che esiste differenza tra la mulattiera che sale all'alpeggio e al rifugio, battuta da Gatti delle Nevi e Motoslitte e l'attraversamento di un canalone innevato e carico di neve ventata. Un ambiente innevato a bassa quota o ad alta quota,... Ma teoricamente tutti quanti sono terreni innevati.
Cosa si intende per "particolari"?
Quali criteri ha la "particolarità"?
Chi è che stabilisce la "particolarità"?
L'essere PARTICOLARI li distingue dall'essere TUTTI. Per cui possiamo affermare, comunque, che non esiste SEMPRE l'obbligatorietà di cui si dice dopo. Se esistesse sempre l'obbligatorietà vorrebbe dire che non esiste la "particolarità" di solo alcuni.
Caso mai l'obbligo esiste solo in quelli "particolari"
Alle domande sopra poste è assai complesso se non impossibile rispondere. Un aiuto in tal senso possiamo provare a cercarlo nella riga successiva: "laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe".
Per cui potremmo concludere che la particolarità sta nell'essere pericolosi: sono tutti i terreni innevati, dove c'è rischio valanghe.
E' questa una conclusione apparentemente logica di certo superficiale, ma non sembrerebbe quella dettata dal comma.
infatti il comma parla di DUE aspetti da tenere presente:
il primo aspetto: essere "particolari ambienti"
il secondo aspetto: essere a "rischio valanghe".
Noi, presupponendo che è il secondo spetto qualifica il primo, facciamo un passaggio logico gratuito. Ma non abbiamo alternative per riuscire ad uscire da questo intricato comma.
Per cui procediamo con la nostra semplificazione: tutti i terreni innevati, dove c'è rischio valanghe
Purtroppo, però, non abbiamo risolto ancora nulla.. Anzi dobbiamo dire che le cose si complicano di molto.
Chi dice se c'è "rischio"?
Qualsiasi rischio, o c'è una scala di "rischiosità" a cui bisogna attenersi.
Penso che chiunque potrebbe rispondermi: esiste un bollettino valanghe ( che valuta il "pericolo valanghe" non il rischio)
La norma fa due cose importanti:
- non dà riferimenti di enti o di quantità,...
- parla di rischio e non di pericolo ...
Pericolo e rischio non sono la stessa cosa, aver scritto, non so se per errore o per giusta impostazione, RISCHIO, impone alcune considerazioni. Vediamo quali.
RISCHIO / PERICOLO
Anche se penso sia noto, provo a spiegare la fondamentale e profonda differenza dei due termini in montagna.
Il Comma 1 definisce la responsabilità per chi pratica fuori-pista sugli impianti. Ci dice chiaramente che il gestore è responsabile solo delle piste. La pratica del fuori-pista per chi ha lo ski-pass e sfrutta gli impianti, non cade sotto la responsabilità del gestore.
Però nel Comma 3 ci dice che i gestori devono esporre in evidenza i bollettini valanghe. Obbligo che parrebbe in contraddizione col Comma 1.
Il Comma 4 vuole incentivare i gestori degli impianti a tracciare specifici percorsi per sci-alpinismo. Lo scopo è molteplice: convogliare su alcuni percorsi gli scialpinisti e non averli "fra i piedi", incentivare attività parallele, portare comunque persone nei bar e ristoranti di quota. Ormai vediamo che moltissime stazioni lo stanno facendo.
Prima di analizzare in nostro Comma 2 proviamo a vedere se è possibile individuare un "FINE": quale potrebbe essere l'obiettivo della legge?
Dato che è una legge di riordino, volta alle aree su cui vi sono impianti per lo sci, potrebbe essere:
A- chiarire quali sono le responsabilità dei gestori, dare regole di comportamento agli sciatori e pene chiare, limitare il passaggio non controllato, incentivare il gestore degli impianti ad aprirsi ad offerte alternative quali escursionisti e sci alpinisti.
B- Se fosse una legge che norma lo sportivo e il frequentatore della montagna in genere anche al di fuori delle aree degli impianti il "fine" potrebbe essere interpretato come una attenzione alla sicurezza in generale e specificatamente un obbligo per discipline e attività sportive e in ambiti maggiormente esposti ai pericoli dell'ambiente invernale.
Certamente ci è facile ipotizzare un obiettivo di tipo A, ci è molto più difficile intravvedere in poche righe un obiettivo di tipo B. Non essendo in grado di avere un chiarimento a riguardo, teniamo in sospeso la valutazione di quello che potrebbe essere il vero "fine" della legge e ipotizziamo che lo siano entrambi.
Analizziamo il Comma 2 più precisamente.
Le prime parole che ci interessano sono "particolari ambienti innevati".
Nella legge non viene detto cosa si considerano per particolari ambienti innevati. Sono quelli del comprensorio degli impianti? sono tutti quelli innevati? se fossero tutti non ci sarebbe bisogno di puntualizzare la necessità che siano particolari.
Il Comma mette assieme sci-alpinismo, fuori pista, escursionismo, racchette, rendendo più difficile ancora capire quali sono gli ambienti particolari. Le quattro attività sopra descritte hanno ambienti molto diversi accumunate solo da un generico manto nevoso.
Il fuori pista si intende quello sugli impianti? se l'escursionismo può essere praticato su una dolce mulattiera , lo sci alpinismo può affrontare livelli di "alpinismo" altissimi.
Tutti noi sappiamo che esiste differenza tra la mulattiera che sale all'alpeggio e al rifugio, battuta da Gatti delle Nevi e Motoslitte e l'attraversamento di un canalone innevato e carico di neve ventata. Un ambiente innevato a bassa quota o ad alta quota,... Ma teoricamente tutti quanti sono terreni innevati.
Cosa si intende per "particolari"?
Quali criteri ha la "particolarità"?
Chi è che stabilisce la "particolarità"?
L'essere PARTICOLARI li distingue dall'essere TUTTI. Per cui possiamo affermare, comunque, che non esiste SEMPRE l'obbligatorietà di cui si dice dopo. Se esistesse sempre l'obbligatorietà vorrebbe dire che non esiste la "particolarità" di solo alcuni.
Caso mai l'obbligo esiste solo in quelli "particolari"
Alle domande sopra poste è assai complesso se non impossibile rispondere. Un aiuto in tal senso possiamo provare a cercarlo nella riga successiva: "laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe".
Per cui potremmo concludere che la particolarità sta nell'essere pericolosi: sono tutti i terreni innevati, dove c'è rischio valanghe.
E' questa una conclusione apparentemente logica di certo superficiale, ma non sembrerebbe quella dettata dal comma.
infatti il comma parla di DUE aspetti da tenere presente:
il primo aspetto: essere "particolari ambienti"
il secondo aspetto: essere a "rischio valanghe".
Noi, presupponendo che è il secondo spetto qualifica il primo, facciamo un passaggio logico gratuito. Ma non abbiamo alternative per riuscire ad uscire da questo intricato comma.
Per cui procediamo con la nostra semplificazione: tutti i terreni innevati, dove c'è rischio valanghe
Purtroppo, però, non abbiamo risolto ancora nulla.. Anzi dobbiamo dire che le cose si complicano di molto.
Chi dice se c'è "rischio"?
Qualsiasi rischio, o c'è una scala di "rischiosità" a cui bisogna attenersi.
Penso che chiunque potrebbe rispondermi: esiste un bollettino valanghe ( che valuta il "pericolo valanghe" non il rischio)
La norma fa due cose importanti:
- non dà riferimenti di enti o di quantità,...
- parla di rischio e non di pericolo ...
Pericolo e rischio non sono la stessa cosa, aver scritto, non so se per errore o per giusta impostazione, RISCHIO, impone alcune considerazioni. Vediamo quali.
RISCHIO / PERICOLO
Anche se penso sia noto, provo a spiegare la fondamentale e profonda differenza dei due termini in montagna.
IL PERICOLO
Il pericolo è qualcosa di oggettivo e generalizzato: - vi è il bollettino pericolo valanghe (1,2,3,... nord/sud delle alpi, al di sopra/sotto di una quota,...), - quella parete è pericolosa perché sappiamo che scarica frequentemente sassi, - è pericoloso il canalone di accesso al rif. Gouter per le continue scariche, ecc... - scendere un ripido canale carico di neve fresca e ventata è pericoloso |
IL RISCHIO
Il rischio è una valutazione soggettiva del "qui e ora" molto specifica: - io cammino piano, è pomeriggio vuol dire che rischio molto ad attraversare il canale del Gouter io sono molto veloce è mattino presto, fa freddo, non rischio molto ad attraversare il canalone. La valutazione del rischio è legata al territorio, a quel momento, alla mia capacità e esperienza di valutare la neve, alla mia tecnica - io ho tecnica da freerider, ho più volte sciato su una valanga, sò molto bene come galleggiare, rischio poco a scendere il canale - io faccio a malapena lo spazzaneve, rischio molto |
Appare , pertanto, evidente che la valutazione del rischio può essere fatta solo da colui che pratica l'attività nel momento in cui la pratica. Conosce il pericolo oggettivo, valuta la situazione di rischio soggettiva: che rischio valanga ho?.
Come faccio? come mi organizzo, che attrezzature uso per minimizzare il rischio.
... No è troppo rischioso: torno indietro.
Come faccio? come mi organizzo, che attrezzature uso per minimizzare il rischio.
... No è troppo rischioso: torno indietro.
Pericolo
Ma le cose non sono ancora chiare del tutto.
Se il legislatore che ha scritto rischio, avesse scritto pericolo?
O considerava i due termini sinonimi puri, o non ne conosceva il diverso significato?
Se ci fosse stato scritto, o dobbiamo intendere, PERICOLO, le cose sono assai più complicate.
Come abbiamo detto il pericolo è una determinazione il più possibile oggettiva fondata su statistiche, rilievi, supposizioni.
Il pericolo in pur piccolissime quantità esiste SEMPRE.
Il legislatore, non dando una ipotetica quantità di riferimento al pericolo che determina la possibilità della valanga costringerebbe a presupporre che in ambiente innevato il pericolo c'è sempre.
I bollettini valanghe, infatti, ci dicono che c'è SEMPRE pericolo valanghe ( 1-debole; 2-moderato; 3-marcato; 4-forte; 5-molto forte) tranne in assenza di neve cioè grado "0"/Assenza Neve
Anche quando il bollettino dà 1-debole, teoricamente esiste un pericolo ( debole, appunto); non siamo in totale assenza di pericolo.
Io ho avuto un incidente a bollettino valanghe 2. Chi gira in montagna d'inverno per strana consuetudine, di solito, inizia a preoccuparsi da 4- forte in poi; da 1 a 3 tutto ok. Lascio a voi considerare se sia un approccio logico o frutto di "bias cognitivi o fallacie logiche".
Ma non divaghiamo e torniamo al nostro Comma.
Se il legislatore avesse scritto pericolo invece di rischio dovremmo SEMPRE portare l'ARTVA in ogni ambiente innevato a meno che ci sia una indicazione di riferimento di quantità del pericolo necessaria per far scattare l'obbligatorietà. Senza tale indicazione manca, c'è sempre pericolo.
Ma per fortuna ha scritto rischio (e non sappiamo cosa esattamente intendesse).
Pertanto:
Se il legislatore che ha scritto rischio, avesse scritto pericolo?
O considerava i due termini sinonimi puri, o non ne conosceva il diverso significato?
Se ci fosse stato scritto, o dobbiamo intendere, PERICOLO, le cose sono assai più complicate.
Come abbiamo detto il pericolo è una determinazione il più possibile oggettiva fondata su statistiche, rilievi, supposizioni.
Il pericolo in pur piccolissime quantità esiste SEMPRE.
Il legislatore, non dando una ipotetica quantità di riferimento al pericolo che determina la possibilità della valanga costringerebbe a presupporre che in ambiente innevato il pericolo c'è sempre.
I bollettini valanghe, infatti, ci dicono che c'è SEMPRE pericolo valanghe ( 1-debole; 2-moderato; 3-marcato; 4-forte; 5-molto forte) tranne in assenza di neve cioè grado "0"/Assenza Neve
Anche quando il bollettino dà 1-debole, teoricamente esiste un pericolo ( debole, appunto); non siamo in totale assenza di pericolo.
Io ho avuto un incidente a bollettino valanghe 2. Chi gira in montagna d'inverno per strana consuetudine, di solito, inizia a preoccuparsi da 4- forte in poi; da 1 a 3 tutto ok. Lascio a voi considerare se sia un approccio logico o frutto di "bias cognitivi o fallacie logiche".
Ma non divaghiamo e torniamo al nostro Comma.
Se il legislatore avesse scritto pericolo invece di rischio dovremmo SEMPRE portare l'ARTVA in ogni ambiente innevato a meno che ci sia una indicazione di riferimento di quantità del pericolo necessaria per far scattare l'obbligatorietà. Senza tale indicazione manca, c'è sempre pericolo.
Ma per fortuna ha scritto rischio (e non sappiamo cosa esattamente intendesse).
Pertanto:
ARTVA, Pala, Sonda NON SONO SEMPRE OBBLIGATORI
Allora, Come comportarsi?
ritengo obbligatorio portare ARTVA sonda e pala su terreni e situazioni che giudico a rischio valanghe.
Logicamente la valutazione del rischio deve essere fatta associandola alla valutazione di Pericolo Generale ( bollettini valanghe).
Riflessioni finali
Un articolo di legge fatto per non capirci nulla o, meglio, perché possa succedere di tutto.
A questo aggiungiamo confusione a confusione. Ad oggi tutti, associazioni di montagna comprese vanno sbandierando che è obbligatorio portare sempre ARTVA pala e sonda.
Il vero obiettivo di tutti è, a mio giudizio, pararsi il cu.. .
Interpretazione estensiva, meglio sempre e tutti così "siamo tranquilli"
E' contento il legislatore
Sono contenti chi vende l'attrezzatura
Sono contenti chi accompagna che si sente a posto
Sono tranquille le persone che pensano di essere sicure: portiamo l'ARTVA e siamo salvi.
Personalmente è: "portiamo l'ARVA, così siamo tranquilli" che mi preoccupa più di ogni altra cosa.
L'ARTVA di massa, produce deresponsabilizzazione, l'ARTVA non ci salva. Come non ci salva fare qualche esercitazione o vedere un tutorial di come usarlo.
Avete mai provato a fare il massaggio cardiaco a una persona vera morente invece che a un manichino?
Saper usare l'ARVA quando la valanga è venuta giù e ci sono sepolti, è un altro film.
Penso che quello che ci salva sono un complesso di cose assai difficili da imparare di cui, certo, anche l'uso dell' Arva è una di queste..
E' un complesso di pratiche e comportamenti che forse ci salvano, e non è detto:
- sapere che le valanghe vengono giù sempre, cadono dove non sono mai cadute e dove non cadranno più, quando c'è tanta o pochissima neve
- conoscere il percorso non vuol dire essere sicuri,
- il più grande errore: ci sono tracce, è sicuro,
- conoscere lo storico metereologico, informarsi dalle persone giuste,
- saper "vedere" il terreno, dove il vento ha lavorato, ipotizzare che neve andrò a pestare,
- saper sondare velocemente mentre si procede, conoscere le nevi,
- saper fare una analisi degli strati, saper valutare i gradi di scivolamento degli stessi,
- la neve: quanti cristalli di neve cisomo, per ogni cristallo o insieme di cristalli un diverso comportamento,
- ecc ...
https://www.montagna.tv/193570/dal-1-gennaio-2022-in-vigore-lobbligo-di-artva-pala-e-sonda-per-escursioni-e-ciaspolate-il-cai-pero-chiede-chiarezza-al-governo/